Art. 10.
(Informativa e monitoraggio).

      1. Il datore di lavoro comunica i dati relativi ai contratti formativi stipulati e al loro andamento agli organismi sindacali aziendali, se costituiti, o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, nonché alle consigliere o ai consiglieri provinciali di parità.
      2. Le strutture regionali competenti effettuano il monitoraggio delle attività di formazione progettate e attuate. È affidato all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) il compito di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per i lavoratori in contratto formativo entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

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